Art. 22.
(Fondo per la promozione delle attività cinematografiche).

      1. È istituito presso il CNC il fondo per la promozione delle attività cinematografiche.

 

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      2. Il CNC stabilisce le modalità tecniche di gestione del fondo di cui al comma 1, di erogazione dei contributi a valere sul medesimo fondo, e di monitoraggio circa l'impiego dei contributi concessi.
      3. Il CNC, sulla base degli obiettivi definiti dalla commissione per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), assegna triennalmente le risorse del fondo di cui al comma 1, per le seguenti attività:

          a) sviluppo dei progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e da fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per la coproduzione e la codistribuzione di film nonché per favorire e incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

          b) sovvenzioni a favore di iniziative e di manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

          c) premi agli esercenti delle sale d'essai, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, con particolare riguardo alle sale situate nelle zone urbane periferiche e in comuni con meno di 40.000 abitanti e, per i film d'essai, della programmazione nei mesi estivi;

          d) conservazione e restauro del proprio patrimonio filmico nazionale ed internazionale e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale, da parte di enti o di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definire in via convenzionale;

          e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale nonché di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

 

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          f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e di opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica;

          g) concessione di contributi:

              1) alla Fondazione Cineteca italiana di Milano;

              2) all'Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

              3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

              4) alla Fondazione La Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla mostra internazionale d'arte cinematografica;

              5) alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

              6) all'Istituto Luce per la realizzazione di film prodotti per i ragazzi e di attività di ricerca e sperimentazione;

              7) alla Fondazione La Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica;

              8) a Cinecittà holding per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da essa inquadrate;

              9) alla Cineteca nazionale.

      4. Il premio di cui al comma 3, lettera c), è corrisposto agli esercenti delle sale d'essai che programmano film d'essai per almeno il 30 per cento dei giorni di sabato e domenica della programmazione complessiva.